Con riferimento ai prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate ai sensi del Regolamento UE 2025/877 del 12 maggio 2025, classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (TPO), si ricorda che a decorrere dal 1° settembre 2025 tali prodotti NON possono più essere messi a disposizione sul mercato né utilizzati, anche se acquistati precedentemente a tale data.
Pertanto, si invita a adottare le seguenti misure:
- Non utilizzare in alcun modo i prodotti contenenti TPO;
- Non venderli ai clienti finali;
- Rimuoverli dagli scaffali e conservarli in un luogo sicuro, mantenendoli imballati e separati, in attesa del corretto smaltimento, in modo da rendere inequivocabile il loro inutilizzo.
Le disposizioni sopra richiamate sono finalizzate alla tutela della salute degli utilizzatori professionali e dei consumatori. L’inosservanza può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, incluse le responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi in cui i dipendenti continuino ad utilizzare sostanze pericolose vietate.
In attesa della circolare nazionale, che chiarisca se, nel caso di specie, possa configurarsi un obbligo al ritiro dei prodotti contenenti TPO in capo a produttore/ fornitore , atteso che la normativa vigente è suscettibile di differenti interpretazioni, si invita sin d’ora a prendere contatto con i fornitori al fine di concordare il ritiro e il conseguente corretto smaltimento dei prodotti vietati.
Gestione dei rifiuti:
In materia di gestione dei rifiuti il RENTRI non modifica gli obblighi per le imprese:
- le imprese di estetica sono obbligate esclusivamente alla compilazione del formulario di conferimento dei rifiuti; non sono richiesti il registro di carico e scarico né la dichiarazione annuale (MUD);
- sono tenute sd iscriversi al rentri per i soli rifiuti pericolosi, quali aghi, lame, stringhe ma anche appunto i prodotti chimici come SMALTI per unghie etc.;
- i contenitori di smalti (pieni, semivuoti o vuoti con residui) devono essere conferiti come rifiuti pericolosi a imprese autorizzate;
- fino a febbraio 2026 i formulari saranno cartacei; successivamente saranno gestiti solo in modalità digitale tramite il RENTRI;
- Le imprese con fino a 10 dipendenti devono iscriversi al Rentri tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026;
- Le imprese con oltre 10 dipendenti dovevano iscriversi entro il 14 agosto 2025.
Fino alla data di iscrizione, sarà sufficiente conservare i formulari cartacei. Dopo l’iscrizione, i dati dovranno essere inseriti nel portale del RENTRI secondo le modalità previste.
Si consiglia di effettuare l’iscrizione a partire da gennaio 2026, per evitare il pagamento doppio del contributo annuale.
Si allega per conoscenza la NOTA ESPLICATIVA e la CIRCOLARE del Ministero della Salute.
Per ulteriori informazioni o assistenza, potete contattare l’Ufficio CNA Benessere e Sanità.
Referente: Giacomo Cucurnia
Email: cucurnia@cna-ms.it
Telefono: 0585852922




