Venerdì 14 ottobre 2022 si è tenuto un incontro promosso dal MIMS per dare indicazioni SULL’AVVIO DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE per richiedere il contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell’iva, del COMPONENTE ADBLUE.

Di seguito un sintesi.

PERIODO
È stato stabilito che il periodo in cui si potranno inoltrare le domande si AVVIERÀ IL 4 NOVEMBRE 2022 E TERMINERÀ IL 21 NOVEMBRE 2022 (SI SPECIFICA CHE MANCA ANCORA LA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO DECRETO DIRETTORIALE CHE UFFICIALIZZERA’ L’AVVIO E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE).

Una delle criticità di questa misura è che la CE obbliga a chiudere e contabilizzare le richieste entro il 31.12.2022.
Una sovrapposizione che purtroppo non consente di avere tempi utili per acquisire e contabilizzare nella richiesta del beneficio le fatture di acquisto di AdBlue emesse nel mese di dicembre 2022 (come prevede il decreto n.17/2022 convertito nella Legge n.34 cel 27.04.2022).

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE FATTURE AMMESSE AD ATTESTARE IL COSTO SOSTENUTO
Il periodo di apertura del portale come sopra indicato, determina la data di emissione delle fatture da considerare nell’istanza. Il credito di imposta potrà quindi essere richiesto per tutti i costi sostenuti e certificati dalle fatture emesse nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 sino alla data ultima di chiusura del portale ( 21.11.2022).
Anche per questo beneficio, viene preso a riferimento l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Pertanto gli aventi diritto potranno attendere anche il termine di apertura per acquisire l’ultima fattura utile e quindi presentare l’istanza, ma nella consapevolezza che le risorse vengono progressivamente erose (stanziamento di 29,6 milioni di euro), correndo il rischio di non usufruire del beneficio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI AVENTI TITOLO
I veicoli aventi titolo sono:
Mezzi di trasporto di ultima generazione di classe ambientale Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V;
Aventi massa complessiva pari a 1,5 Tonnellate o superiore.

Nel corso dell’incontro è emerso che potranno avvalersi del beneficio anche i veicoli di classe ambientale EURO VI/E recentemente inserita ( il decreto fa riferimento a mezzi di trasporto di ultima generazione ).

PIATTAFORMA DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La piattaforma messa a disposizione da ADM è la stessa che è stata utilizzata per il credito di imposta sul gasolio ( 28%).
Dal periodo indicato, sul portale di ADM, saranno presenti tre finestre di accesso alle seguenti misure :
1. Credito di imposta sul gasolio (28%);
2. Credito di imposta AdBlue;
3. Credito di imposta LNG;

MODALITÀ DI CARICAMENTO FILE “FATTURE” E “TARGHE”.
Una volta cliccato su AdBlue, il sistema porterà l’utente su una maschera identica a quella del credito di imposta sul gasolio e con la stessa metodologia di caricamento dei file “Fatture “ e “targhe” che andranno salvati e caricati con stessa estensione ( .csv) e la stessa modalità di denominazione utilizzata per gli analoghi file relativi al gasolio.

TEMPI DI PREDISPOSIZIONE DEL FILE FATTURE E TARGHE.
Per la predisposizione dei file (inserimento dei dati di interesse nei file) non occorre attendere l’apertura del portale con la visualizzazione dell’icona relativa all’AdBlue, I FILE POSSONO ESSERE PREPARATI SIN DA ORA (ovviamente riportando via via le fatture disponibili), utilizzando gli stessi file esempio reperibili sui siti del MIMS e ADM.
Si dovranno inserire le fatture che attestano i costi della componente AdBlue ed avere cura di riportare nella colonna “importo fattura” l’importo complessivo della fattura e nella colonna “importo a rimborso”, il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto di AdBlue.
Con gli stessi criteri già utilizzati per il gasolio, dovrà essere compilato il “file Targhe” riportando le targhe dei veicoli a cui sono destinati gli acquisti di AdBlue.

Quanto riportato è esattamente quanto rappresentato dai funzionari del MIMS e di ADM nel corso dell’incontro e che si inoltra come prima informazione.

SI RIBADISCE CHE SARA’ PERO’ NECESSARIO ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO DECRETO DIRETTORIALE (PREVISTA A BREVE), PER AVERE I CHIARIMENTI E LE INDICAZIONI UFFICIALI CIRCA LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AL BENEFICIO IN OGGETTO.