CNA ricorda che dal 1° gennaio 2023 sarà obbligatorio provvedere all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
A questo proposito, il Decreto legislativo 116 del 2020 prevede che tutti gli imballaggi vengano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, in modo da facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio e fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Sulla base della normativa e della decisione 97/129/CE della Commissione europea, i produttori di imballaggi hanno dunque l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, con la necessità evidenziata dalla normativa di indicare i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
In Italia tutti gli imballaggi immessi al consumo sono soggetti all’obbligo dell’etichettatura ambientale, a cominciare da quelli primari – quelli che confezionano il singolo prodotto pronto al consumo – per arrivare ai secondari – che raggruppano un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo – e terziari, finalizzati a proteggere e facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.
Ai fini di una corretta indicazione dell’etichetta ambientale, è importante inoltre sapere che le informazioni da indicare si differenziano in base al destinatario finale dell’imballaggio, il quale può essere il consumatore finale (indicato con B2C, ovvero business to consumer) o un’azienda (B2B, ovvero business to business).
L’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio ricade sui produttori. Eppure, in molti casi è lo stesso utilizzatore del packaging a scegliere i contenuti dell’etichetta.
Per questo motivo, i soggetti sanzionabili in caso di mancata etichettatura – con sanzioni che variano da 5.200 euro a 40.000 euro – sono sia i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio che i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Alla luce di quanto esposto, CNA consiglia alle aziende associate di concordare preventivamente con il produttore degli imballaggi la definizione dell’etichetta e la sua stampa.
Vi informiamo che a seguito della conclusione dell’iter di notifica alla Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato in data 21 novembre 2022, con decreto di natura non regolamentare di natura non regolamentare, le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi alle quali si rimanda per maggiori e più dettagliate informazioni.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022.
IMPORTANTE: dal 1° gennaio 2023 viene ammesso solo lo smaltimento delle scorte, purché sia dimostrato che sono state stampate/acquistate entro questa data (deve essere dimostrato con la documentazione ufficiale: bolle, fatture etc.).
Gli uffici della CNA restano a disposizione per ogni informazione.