A sintesi delle novità apportate codice della crisi d’impresa entrato in vigore il 15 luglio 2022 (D.Lgs 17 giugno 2019, n. 83), alcuni interpreti stanno sostenendo che le nuove disposizioni riguardanti l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi portano gli amministratori di una S.r.l. a rischiare il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato, tra l’altro, adeguati assetti organizzativi per la prevenzione della crisi. Pertanto sembra opportuno riordinare le idee riguardo la responsabilità degli amministratori di società di capitali alla luce delle innovazioni apportate al codice civile dal D.Lgs 17 giugno 2019, n. 83.

 

Ovviamente, al fine di ottenere un quadro interpretativo completo delle innovazioni apportate dal codice della crisi d’impresa, occorrerà attendere l’orientamento della giurisprudenza di merito e della Cassazione. Tuttavia si può già da subito sottolineare che non vi è alcun nesso di causa effetto diretto tra la mancata o inadeguata previsione di assetti organizzativi per la prevenzione della crisi e la responsabilità degli amministratori con il proprio patrimonio personale.  Per essere chiari, la mancata o inadeguata previsione di un assetto organizzativo teso a rilevare la crisi in via anticipata, non fa scattare automaticamente la responsabilità illimitata degli amministratori per le obbligazioni assunte dalla società.

 

E’ vero, infatti, che la responsabilità degli amministratori è regolata dagli articoli 2392 e 2476 del codice civile. In entrambi i casi la responsabilità è sempre legata alla generazione di danni economici e patrimoniali derivanti dal loro operato e non per il mero inadempimento di un vicolo normativo. Vincolo normativo, peraltro attribuito non direttamente all’amministrazione della società, ma all’imprenditore ossia ai soci della società stessa (cfr articolo 2086 del c.c.  e articolo 3 del Dlgs n. 83/2019). E’ evidente che gli amministratori, avendo il mandato generale all’amministrazione della società sono tenuti al rispetto delle norme direttamente o indirettamente attinenti all’organizzazione, ma resta il fatto che la responsabilità degli amministratori con il proprio patrimonio personale è legata ai danni patrimoniali creati alla società direttamente derivanti dal loro operato. Andiamo per ordine.

 

Più in particolare, l’articolo 2392 del c.d. indica che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”. In riferimento al “caso de quo”, occorre sottolineare che l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, anche se attribuito dalla legge all’imprenditore e non all’amministrazione, il mandato generale della proprietà agli amministratori vincola questi ultimi al rispetto delle norme che riguardano una corretta amministrazione. Tuttavia, anche in questo caso, deve pur sempre derivare ed essere dimostrato che la mancata rilevazione anticipata di uno stato di crisi abbia di per se recato dei danni economici e patrimoniali alla società.

 

Da canto suo l’articolo 2476 del c.c. al primo comma ribadisce che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.

 

Successivamente, al comma 6, integrato proprio dal codice della crisi d’impresa, indica che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

 

In riferimento alla definizione “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” esiste giurisprudenza ormai consolidata, ancora valida sul punto, che sottolinea che per il giudizio di responsabilità degli amministratori vale la regola del “Business judgement rule”. Ossia per dirla in modo diretto: che le decisioni dell’amministrazione della società non sono sindacabili anche se poi vengono giudicate o si rivelano anti-economiche.

 

In altre parole, la responsabilità degli amministratori per i danni all’integrità del patrimonio aziendale, non comprende anche gli effetti derivanti dalle decisioni aziendali sbagliate che conducono alla realizzazione di perdite d’esercizio. In questo caso, se mai, ci sarà il giudizio dell’imprenditore che potrà arrivare a decidere al loro allontanamento dell’incarico o dalla società.

 

Secondo la giurisprudenza, al contrario, gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio nelle ipotesi in cui una parte dell’attivo viene distratta dalle finalità aziendali. Ad esempio per la Cassazione civile, SEZIONE I, 28 aprile 1997, n. 3652, è stata ritenuta lesiva del patrimonio aziendale:

  1. L’effettuazione di bonifici a soggetti senza alcuna rilevazione in bilancio sia del debito che del pagamento effettuato.  Anche in questo caso, affinché la responsabilità sia concreta occorre comunque verificare che i pagamenti non siano stati effettuati nell’interesse della società;
  2. L’incasso di un credito su un conto corrente non intestato alla società.

In entrambi i casi, si tratta di appropriazioni indebite o, comunque, azioni lesive dell’interesse dalla società. In altre parole gli amministratori sono tenuti ad intervenire con il proprio patrimonio personale solamente nelle ipotesi in cui i danni patrimoniali arrecati dalla società emergono da una distrazione di capitali della società verso altri soggetti non nell’interesse della società stessa. Pertanto, la mancata o inadeguata creazione di un assetto organizzativo per la prevenzione della crisi, non è sufficiente per attribuire la responsabilità degli amministratori a intervenire con il proprio capitale per assolvere le obbligazioni sociali.

A tal fine deve essere dimostrato che l’eventuale crisi d’impresa sia dipesa da una distrazione di capitali dalla società ad opera degli amministratori e che la mancata previsione di un assetto organizzativo per la prevenzione della crisi sia preordinato a non fare emergere il loro contributo a realizzarla.