A seguito del Regolamento UE 2024/197, le miscele solide contenenti piombo sono state riclassificate tra le merci pericolose di classe 9, UN 3077 (“materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S. – non altrimenti specificata”).
Già lo scorso agosto, CNA Fita aveva segnalato alle istituzioni le difficoltà operative e i rischi di un’applicazione immediata della nuova normativa, chiedendo una moratoria che consentisse al settore del trasporto un periodo di adattamento più graduale.
Grazie all’intervento e al costante dialogo di CNA Fita con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Commissione Europea, il MIT ha promosso e sottoscritto l’accordo ADR M366, successivamente riconosciuto dalle istituzioni europee (
consulta il testo ufficiale).
Cosa prevede l’accordo ADR M366
L’accordo stabilisce una deroga valida fino al 31 agosto 2027, che consente di continuare a trasportare le leghe metalliche contenenti piombo senza applicare integralmente la normativa ADR, purché vengano rispettate specifiche condizioni di sicurezza ambientale e di trasporto.
Ad oggi, i Paesi firmatari dell’accordo sono:
Italia (08/08/2025)
Slovenia (27/08/2025)
Francia (12/09/2025)
Germania (08/10/2025)
( fonte: UNECE – ADR Multilateral Agreements)
Condizioni di trasporto
Secondo la lettera esplicativa allegata all’accordo:
“In attesa dei risultati dei test per l’esclusione di queste leghe metalliche scarsamente solubili dalla classificazione ADR, l’industria ha deciso responsabilmente di adottare, per il trasporto di tali leghe, le disposizioni previste per il numero ONU 3077, ovvero l’utilizzo di veicoli e contenitori telonati o chiusi (VC1 e VC2) o imballaggi a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, per garantire la sicurezza durante il trasporto.”
Leggi il documento completo sul sito del MIT
Obblighi operativi
Una copia dell’accordo ADR M366 deve essere sempre tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
L’accordo si applica solo nei territori dei Paesi firmatari.
Con questa importante deroga, CNA Fita conferma il proprio impegno concreto nella tutela delle imprese di autotrasporto, garantendo il rispetto delle regole senza penalizzare la competitività del settore.
Allegati: M366_lettera esplicativa traduzione; M366 traduzione

Italia (08/08/2025)
Slovenia (27/08/2025)
Francia (12/09/2025)
Germania (08/10/2025)


