Con la conversione in legge del D.L. 116/2025, il cosiddetto Decreto “Terra dei Fuochi” (L. 147/2025), sono state introdotte importanti modifiche alle norme ambientali e, in particolare, al D.Lgs. 49/2014 relativo alla gestione dei RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Le nuove disposizioni sono in vigore dall’8 ottobre 2025.

Principali novità introdotte

1. Ritiro RAEE “uno contro uno” e “uno contro zero”
Al momento della consegna a domicilio di un nuovo elettrodomestico, i rivenditori che ritirano il prodotto sostituito possono ora ritirare anche tutti gli altri RAEE domestici, gratuitamente e senza obbligo di acquisto da parte del consumatore.

2. Luoghi di deposito dei RAEE da parte dei distributori
I distributori possono stoccare i RAEE raccolti:

  • presso i propri punti vendita, oppure

  • in altri luoghi.

In entrambi i casi, l’indirizzo del luogo di deposito deve essere comunicato al Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE).
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro.

3. Comunicazione annuale dei quantitativi RAEE
I distributori devono inviare al CDC RAEE la comunicazione annuale dei RAEE ricevuti.
Le sanzioni previste sono:

  • da 2.000 a 10.000 euro in caso di mancata comunicazione;

  • importi ridotti della metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta.

Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 49/2014, tali obblighi si applicano anche a installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.

Approfondimento CDC RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato una nota esplicativa completa, comprensiva delle modalità di iscrizione e della comunicazione annuale:
https://www.cdcraee.it/news/in-g-u-il-decreto-legge-terra-dei-fuochi-le-novita-per-i-distributori-di-aee/

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.