1. Modifiche al Regolamento UE 1054/2020 – gestione dati carte tachigrafiche.

Il Regolamento UE 1054/2020 introduce modifiche significative nella gestione dei dati del tachigrafo.

In base all’art. 36 del Regolamento UE 1657/2014 come modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020, infatti, dal prossimo 31 dicembre l’Unione europea ha stabilito un nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale (sia trasporto merci che persone), ovvero quello di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada, invece di quella relativa a solo 28 giorni come al momento

Questa disposizione, che si applicherà automaticamente in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, mira a garantire una maggiore trasparenza nei tempi di guida e riposo, rafforzando la sicurezza stradale.

Durante i controlli su strada, le autorità competenti potranno verificare le registrazioni relative all’intero periodo di 56 giorni. È importante sottolineare che il mancato rispetto di queste nuove disposizioni comporterà sanzioni amministrative e potrà determinare anche il fermo del veicolo.

La DG Move (Direzione generale della mobilità e dei trasporti) europea ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo, evidenziando che il provvedimento non comporta il dovere degli autisti di sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione – che riporta appunto solo 28 giornate lavorative – con una di nuova generazione che ne riporta 56 (le nuove carte sono state rilasciate a partire da luglio 2023).

Per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, quindi, i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023, potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti agli altri 28 memorizzati sulla carta.

In alternativa dovranno necessariamente dotarsi di una carta di nuova generazione. In questo secondo caso, per i periodi di guida a partire dal 1° gennaio 2025, i conducenti dovranno avere le stampe per dimostrare i 56 giorni precedenti al controllo, tenendo conto del momento in cui hanno iniziato a utilizzare la nuova carta.

Il rilascio della nuova carta tachigrafica avviene presso le Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente, chiedendo la sostituzione della scheda tachigrafica per «modifica dati».

In sintesi:

1* Cronotachigrafi analogici: dovranno avere non più 28 ma 56 dischi. 

2* Tessere tachigrafiche: qualunque carta ad oggi attiva è una G2, in quanto le tessere G1 non sono state più emesse da luglio 2019 e quindi sono tutte scadute a luglio 2024.

Il reg 2021/1228 stabilisce i parametri delle G2V2, che permetteranno nuove funzioni ad oggi non ancora attive.

Se quindi il conducente è in possesso di:

  • carta tachigrafica G2V2, questa è già predisposta per essere a norma con i controlli a 56 giorni;
  • carta tachigrafica G2, anche questa dovrebbe essere già predisposta per essere a norma con i controlli a 56 giorni, ma sussistendo alcuni dubbi sulla capacità di memoria della stessa, CNA Fita ha presentato formale interpello al Ministero dell’Interno chiedendo un chiarimento sull’argomento e sull’esito del quale sarà inviata successiva comunicazione.

La tipologia delle carte tachigrafiche si distingue in base ai numeri di OMOLOGAZIONE riportato sul retro: G2V1 = E3 1003 G2V2= E3 1004.

Fino al 31.12.2024 saranno controllati solo i 28 giorni come da normativa attuale.

Per ulteriori informazioni contattare Giorgio Favullo (0585/852943 – favullo@cna-ms.it)

  1. Obbligo installazione di Tachigrafo Intelligente – trasporti internazionali.

Come già comunicato, Il Regolamento (UE) 2020/1054 emanato il 15 luglio 2020, ha introdotto l’obbligo di sostituire i tachigrafi di generazione precedente con il tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli utilizzati nei trasporti transfrontalieri.

Per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali NON intelligenti, la scadenza per la sostituzione del dispositivo è fissata al 31 dicembre 2024, mentre per i veicoli dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il 18 agosto 2025.

In sintesi si ricordano le prossime scadenze per le aziende che effettuano trasporti internazionali:

  • 31 dicembre 2024: entro questa data, tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dotati di tachigrafo analogico o digitale NON intelligente che effettuano trasporti internazionali, dovranno essere equipaggiati con un tachigrafo di ultima generazione;
  • 18 agosto 2025: termine entro cui i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione che effettuano trasporti internazionali, dovranno sostituirlo con uno di seconda generazione;
  • 1 luglio 2026: termine entro il quale i veicoli commerciali con massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate dovranno dotarsi di un tachigrafo intelligente di seconda generazione se impegnati in attività oltre frontiera.

Per ulteriori informazioni contattare Giorgio Favullo (0585/852943 – favullo@cna-ms.it)

  1. Novità sulla gestione dei rifiuti: Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023

Con il Decreto n. 59/2023 è stato istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione, alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Le imprese dovranno gestire, in maniera graduale gli adempimenti dalla modalità cartacea a quella digitale attraverso il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2025, è previsto l’obbligo di iscrizione al portale RENTRI (www.rentri.gov.it) per:

  • Impianti di trattamento rifiuti;
  • Trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 4bis, 5, 8, 9, o 10;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di rifiuti;
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamenti di rifiuti con PIU’ DI 50 DIPENDENTI.

Inoltre dal 13/02/2025 saranno obbligatori i seguenti adempimenti:

  • Il registro di carico e scarico dei rifiuti dovrà essere tenuto in formato digitale con il nuovo modello;
  • I dati di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere trasmessi a RENTRI;
  • I Formulari in formato cartaceo dovranno essere emessi utilizzando il nuovo modello con vidimazione digitale;

I soggetti sui quali grava l’obbligo di iscrizione al portale RENTRI dovranno utilizzare il registro di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale con il nuovo modello e in caso di emissione di un formulario di rifiuti, esso dovrà essere scaricato già vidimato dal portale RENTRI.

Il cambiamento in materia di rifiuti è sostanziale, pertanto vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni e chiarimenti o per delucidazioni sulla scelta del software corretto da utilizzare per la gestione dei rifiuti.

L’accesso alla  piattaforma RENTRI avverrà tramite uno dei seguenti strumenti digitali di autenticazione:

  • SPID per persona fisica
  • SPID per persona giuridica
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Carta di Identità Elettronica (CIE)

Per ogni ulteriore informazione in merito al trasporto di rifiuti in conto terzi, le imprese associate sono invitate a contattare l’ufficio ambiente della CNA Massa Carrara (Giacomo Cucurnia 0585/852922 – Luca Pisani 0585/852923).