CNA Massa Carrara informa che l’approvazione della nuova Legge di Bilancio del 2026 introduce una novità di particolare rilievo per le imprese del settore benessere: l’art. 1, comma 789, che modifica l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), ha escluso dall’obbligo di ISCRIZIONE al RENTRI alcune categorie di produttori di rifiuti, tra cui il settore BENESSERE (acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing).

Si tratta di un intervento normativo importante, che recepisce le criticità più volte segnalate da CNA e dalle organizzazioni di rappresentanza del settore, evitando l’introduzione di un carico burocratico sproporzionato rispetto alle dimensioni aziendali e alla tipologia di rifiuti prodotti da queste attività.

Queste attività continueranno con i vecchi obblighi del D.Lgs.152, vale a dire niente registro, niente MUD e solo obbligo di emissione del FIR CARTACEO, che dovrà essere conservato per tre anni.

È fondamentale chiarire che le nuove disposizioni non incidono in alcun modo sulla classificazione dei rifiuti né sugli obblighi connessi al loro corretto smaltimento.

In particolare, quindi, un rifiuto classificato come pericoloso continua a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della norma; tali rifiuti devono essere conferiti esclusivamente a raccoglitori autorizzati e resta obbligatoria la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione anche gli STUDI PROFESSIONALI (medici, dentisti, odontoiatri). Un punto importante da chiarire: l’esclusione si riferisce SOLO ed esclusivamente ai PROFESSIONISTI. Pertanto, nel caso in cui l’attività venga esercitata in forma di IMPRESA (ad esempio gli odontotecnici in quanto organizzati in forma di impresa), tale esclusione non è prevista.

Riepilogando, sono esclusi dal RENTRI:

  • Parrucchieri, estetica, tatuatori e piercer;
  • Studi professionali (PROFESSIONISTI);
  • Piccole attività agricole (fino a 8.000 euro reddito annuo);
  • Imprese che occupano meno di 10 dipendenti e che hanno solo rifiuti non pericolosi;
  • Imprese che trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi.

Sono ancora attesi chiarimenti riguardo l’evoluzione del FIR verso il formato digitale, previsto nell’ambito del RENTRI. Attualmente, il quadro normativo prevede che:

  • dal 13 febbraio 2026, salvo eventuali proroghe, entrerà in vigore il nuovo modello di FIR digitale;
  • fino a quella data per la compilazione del FIR valgono le modalità già in uso;
  • l’obbligo di conservazione del FIR per almeno tre anni resta valido, indipendentemente dal formato.

Si ricorda infine che le imprese del comparto benessere sono esonerate dalla tenuta dei registri di carico e scarico e non sono tenute alla presentazione del MUD. Tali adempimenti sono sostituiti dalla corretta conservazione, in ordine cronologico, dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti.

CNA continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e a fornire aggiornamenti tempestivi.