L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha pubblicato la nota Prot. 00353642 del 24 giugno 2026, con la quale vengono impartite le istruzioni per il rimborso parziale dell’accisa sui quantitativi di gasolio commerciale consumati nel SECONDO TRIMESTRE 2026 (aprile – giugno 2026), (https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-c2-b0-trimestre-2026).

NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE 2026: RIFORMA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO

Si informa che, per le istanze presentate a partire dal 1° ottobre 2026, entreranno in vigore sostanziali modifiche procedurali introdotte dall’art. 2, comma 7, del D.L. n. 89/2026:

 

  1. ACCISA UTILIZZATA IN COMPENSAZIONE (Modello F24)

Per chi sceglie di utilizzare il credito in compensazione, la normativa prevede due importanti cambiamenti:

– Riduzione tempi: Il termine per la formazione del silenzio-assenso scende da 60 a 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Fino al 30 settembre 2026 restano in vigore i consueti 60 giorni.

– Obbligo Invio Telematico: La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Non saranno più ammesse spedizioni tramite PEC o in modalità cartacea per questa opzione.

  1. ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO (E.D.I.)

Tutti i soggetti che intendono fruire del rimborso in compensazione dal 1° ottobre 2026 e non sono ancora abilitati devono richiedere tempestivamente l’abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le istruzioni operative e le modalità tecniche per l’abilitazione sono consultabili sul portale ufficiale ADM al seguente indirizzo: adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.

  1. ACCISA RICHIESTA A RIMBORSO (Erogazione in Denaro)

Per le istanze che prevedono il rimborso diretto in denaro, le modalità restano invariate. Permane, pertanto, la facoltà di trasmettere la documentazione tramite:

– Servizio Telematico Doganale (E.D.I.);

– Posta Elettronica Certificata (PEC);

– Modalità cartacea (in via del tutto residuale).

La circolare di ADM introduce anche un’importante novità procedurale che dimezzerà i tempi di “incasso” delle aziende ma che entrerà in vigore soltanto dal 1° ottobre 2026 e che quindi si attuerà a decorrere dalla presentazione dell’istanza di rimborso per il prossimo trimestre (3° 2026).

Per quel che riguarda le istanze per richiedere il rimborso delle accise relative a i consumi di carburante effettuati nel 2° trimestre 2026, si comunica che sul sito Internet di ADM, all’indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-c2-b0-trimestre-2026 è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2026.

FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso). Pertanto, per questa specifica domanda relativa al 2° trimestre 2026, le modalità di presentazione e giorni di attesa per il silenzio – assenso, rimangono ancora invariate; per i rimborsi che verranno richiesti in compensazione, quindi, l’obbligo di invio telematico (E.D.I.) e la riduzione a 30 giorni, scatteranno per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2026 ( trimestre luglio – settembre 2026).

MISURA DEL RIMBORSO

La misura del rimborso, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata per gli usi commerciali, pari a 403,22 euro per mille litri, e le misure introdotte sull’importo dell’accisa “normale”, sono determinate dalla differenza tra l’accisa normale vigente nel periodo di rifornimento e la quota fissa agevolata (403,22 euro per mille litri).

BIO-CARBURANTE HVO

Per il bio-carburante HVO che soddisfa i requisiti di sostenibilità (art. 3, D.l:gs n.43/2025), è stata introdotta, originariamente, una specifica aliquota pari a euro 617,40, modificata anch’essa in alcuni periodi del trimestre in oggetto; pertanto, per questo carburante, la misura del rimborso sarà determinata dalla differenza tra l’importo dell’accisa normale in vigore al momento dell’acquisto e l’aliquota agevolata, pari a euro 403,22.

Invece l’HVO che NON soddisfa i requisiti di sostenibilità, viene equiparato totalmente al gasolio tradizionale e quindi, per la determinazione dell’importo da richiedere a rimborso, si seguono le sue stesse modalità di calcolo.

Per HVO di cui non si dispone di documentazione certa dal fornitore e pertanto non si è certi se risponde ai requisiti di sostenibilità o meno, ADM ha chiarito che, a tutela fiscale del soggetto richiedente, sull’HVO, ai fini della determinazione dell’importo da richiedere a rimborso/compensazione (differenza tra aliquota normale e aliquota agevolata), si applica l’aliquota minore vigente per non incorrere in dichiarazioni mendaci.

SI RICORDA QUINDI L’IMPORTANTE NOVITA’: TRANSIZIONE MODALITÀ TELEMATICA E.D.I.

IN VISTA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE PROSSIME PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (DAL 1.10.2026) PER OTTENERE LA COMPENSAZIONE, LE AZIENDE CHE ANCORA NON LO AVESSERO FATTO, DEVONO RICHIEDERE TEMPESTIVAMENTE L’ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE – E.D.I.. IN MODO DA ESSERE OPERATIVE DAL PROSSIMO 1° OTTOBRE.

Per ogni altro chiarimento, si rimanda alla lettura della circolare ADM Prot. nota Prot. 00353642 del 24 giugno 2026.

Allegato