Iscrizione Albo Categoria 2bis. La disciplina dell’iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale è contenuta nel comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006. L’iscrizione si inquadra nella categoria 2bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b).
Sono tenuti all’iscrizione le imprese e gli enti:
- produttori iniziali* di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto;
- produttori iniziali* di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto in quantità non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e il trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie svolte dall’impresa.
Iscrizione Albo Categoria 3bis. Con l’adozione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e successivamente dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, sono state introdotte delle “modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. L’iscrizione dei soggetti obbligati si inquadra nella categoria 3bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera c).
Sono tenuti all’iscrizione nella categoria 3bis:
- distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
- trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori,
- installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
- distributori di AEE domestici, che al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, per l’attività di raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta effettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione, e per l’attività di trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici verso il centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
- distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l’attività di raggruppamento (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
- trasportatori di RAEE provenienti da nuclei domestici, per il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento, oppure dai locali del punto vendita al luogo di raggruppamento (se non coincidente con il punto vendita), oppure dal luogo del raggruppamento al centro di raccolta;
- trasportatori di RAEE professionali, per il tragitto dal domicilio dell’utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro, all’impianto autorizzato indicato dai produttori di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
- installatori e gestori di centri di assistenza di AEE provenienti da nuclei domestici, per il raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta, dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
- installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta (di cui all’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 151/2005) limitatamente al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio e al trasporto dei RAEE con mezzi proprio presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE, dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.